In data 26 maggio 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto “Sostegni-bis”. All’art. 64, commi 6 e seguenti, il Decreto contiene importanti agevolazioni per gli acquisti e i mutui di giovani “under 36”, con i conseguenti riflessi sull’attività professionale dei notai.
Di seguito potete trovare una prima proposta di clausole elaborate dall’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia, in particolare dai notai Lucia Folladori, Beatrice Ratti di Desio Levi e Alessandro Ottolina, e che potranno essere utilizzate in sede di prima applicazione delle agevolazioni. Si tratta, come è evidente, di una prima proposta che sottoponiamo all’attenzione dei Colleghi:
- Clausola per atti soggetti a IVA
- Clausola per atti soggetti a imposta di registro
- Clausola per finanziamenti a medio/lungo termine
Clausola per atti soggetti a IVA
Le parti danno atto che il presente trasferimento è soggetto a I.V.A. La parte acquirente richiede l’applicazione di tale imposta con aliquota agevolata del 4%, in base all’art. 21 della tabella parte seconda allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, avendo il presente atto ad oggetto il trasferimento di casa di abitazione non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, e ricorrendo le condizioni di cui alla nota II – bis dell’art. 1 della tariffa parte prima allegata A al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Ai fini di tale agevolazione la parte acquirente dichiara:
- che l’immobile acquistato è ubicato nel territorio del Comune in cui essa parte acquirente ha la propria residenza;(ovvero: che l’immobile acquistato è ubicato nel territorio del Comune ove essa parte acquirente intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dalla data del presente atto);
- di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con il presente atto;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata da essa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni richieste per il presente atto o con quelle previste dalle leggi indicate alla lettera c) della citata Nota II bis;
La parte acquirente richiede inoltre le agevolazioni previste dal D.L. 73/2021, art. 64, ed in particolare l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale di cui al comma 6 del predetto articolo, nonché il credito di imposta di cui al comma 7 del medesimo articolo; a tal fine, la parte acquirente dichiara:
- di non aver ancora compiuto né di compiere trentasei anni di età nell’anno corrente;
- di avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
In particolare, la parte acquirente chiede che le sia riconosciuto un credito di imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Tale credito d’imposta potrà essere portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; potrà altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Clausola per atti soggetti a imposta di registro
La parte acquirente richiede le agevolazioni previste dal D.L. 73/2021 art. 64 e dalla Nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dichiara a tal fine:
- di non aver ancora compiuto né di compiere trentasei anni di età nell’anno corrente;
- di avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
La parte acquirente dichiara inoltre:
- che l’immobile acquistato è ubicato nel territorio del Comune in cui essa parte acquirente ha la propria residenza;(ovvero: che l’immobile acquistato è ubicato nel territorio del Comune ove essa parte acquirente intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dalla data del presente atto);
- di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con il presente atto;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata da essa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni richieste per il presente atto o con quelle previste dalle leggi indicate alla lettera c) della citata Nota II bis;
- che l’immobile acquistato non rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Ove occorra, la parte acquirente:
- richiede di assumere come base imponibile per l’imposta di registro (ove effettivamente applicabile), ai sensi dell’art. 1, comma 497, legge 266/2005, il c.d. “valore catastale” delle porzioni immobiliari ad uso abitativo e/o delle relative pertinenze, oggetto del presente atto, determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, D.P.R. 131/1986, pari a complessivi euro […]. A tal riguardo dichiara di non agire nel presente atto nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali. Ai fini repertoriali si applica la riduzione di cui alla citata norma;
- dichiara di avere già corrisposto in sede di registrazione del preliminare di vendita (registrato all’Agenzia delle Entrate di […] il […] protocollo telematico […]) la somma di euro […], chiedendo pertanto che detta somma venga imputata a quanto eventualmente dovuto in sede di registrazione del presente atto.
Clausola per finanziamenti a medio/lungo termine
Ai fini del trattamento tributario la Banca, con il consenso della Parte Mutuataria, opta per l’applicazione dell’imposta di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni.
Le parti richiedono il trattamento fiscale di cui al comma 8 dell’art. 64 del D.L. 73/2021 e la parte mutuataria dichiara che ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 del citato art. 64 del D.L. 73/2021 ed in particolare:
- che il presente finanziamento è erogato per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo “prima casa” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
- di non aver ancora compiuto né di compiere trentasei anni di età nell’anno corrente;
- di avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Il presente finanziamento è pertanto esente dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Grazie di essere presenti in modo così tempestivo.
Mio figlio vive con me ed è nel mio stato di famiglia….il modello ISEE di 40.000 euro è riferito allo stato di famiglia attuale oppure quello futuro quando trasferirà la residenza nella sua prima casa entro 18 mesi ? Grazie
GRAZIE PER L’AIUTO
Buongiorno signor Mauro.
Allo stato attuale è difficile dare una risposta precisa alla sua domanda: attendiamo chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Salve per usufruire dell art 64 comma 6 si deve presentare domanda oppure va in automatico quando si fa la stipula?
Buongiorno,
volevo sapere sa alla fine hanno concordato sulla spesa notarile o bisogna aspettare ancora la conferma. Nel caso, bisogna sempre farlo tramite il consap la richiesta? Grazie per una risposta
Buonasera, volevo sapere se per beneficiare del credito d’imposta sull’IVA di cui al comma 7 – art. 64 D.L. 73/2021
è necessario il requisito dell’ISEE inferiuore a 40.000 Euro annui, come invece previsto al comma 6.
Buongiorno,
riprendo le domande di Maura e Mauro perché molto care anche a me:
1) L’ISEE deve essere riferito alla condizione post rogito (con cambio dello stato di famiglia e di residenza) o pre rogito? La richiesta può essere fatta dopo il rogito?
2) L’agevolazione del credito di imposta sull’IVA del comma 7 ha come unico requisito l’età sotto i 36 anni o anche ISEE?
Grazie mille!
ANCHE PER LA COSTRUZIONE DELLAPRIMA CASA GIOVANI UNDER 36 E’ POSSIBILE ACCEDERE A MUTUO CON GARANZIA FONDO DICUI ART. 1 COMMA 48 LETT.C DELLA L. 27/12/2013 N.147, INCREMENTATO DAL D.L. N. 73 DEL 25/5/2021
Questa è una domanda molto interessante in quanto nel comma 7 dell’art 64 riporta che gli atti di riferimento al comma 6 (quindi atti traslativi a titolo oneroso della proprietà) ma non fa riferimento anche ai requisiti riportati al medesimo comma (6). Riporta unicamente che verrà portata in compensazione l’IVA a chi ha meno di 36 anni.
Probabilmente chi ha più di 40k di ISEE, risparmiare 2000 euro di imposta (ipoteche ecc…) conta poco.. Meglio portarsi a casa quei 10k di IVA magari.
Bisognerà attendere la conversione in legge? Io rogito il 17/06.
Grazie
Salve,
ho visto nei commenti precedenti la stessa domanda che sto per porre, ma non ancora la risposta.
Si è saputo qualcosa in più sulla condizione dell’indicatore ISEE? La norma si riferisce all’ISEE allo stato precedente l’acquisto della prima casa o si riferisce alla situazione post-rogito e quindi al nuovo nucleo che verrà a crearsi contestualmente all’acquisto della prima casa?
Grazie in anticipo.
L’agevolazione delle imposte indirette può essere estesa anche all’iva corrisposta per le spese di intermediazione?
Buonasera. In caso di acquisto di prima casa soggetto ad IVA, L’IVA può essere portata anche in diminuzione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale (200€ + 200 € + 200 €) nello stesso atto di compravendita?
Buongiorno,
Ho 31 anni e vorrei comprare una casa a Brescia, in Lombardia.
Sono però residente nel Lazio e risulto nello Stato di Famiglia insieme ai miei genitori nel Lazio.
Tuttavia, ho il domicilio a Brescia da 5 anni, con regolare contratto di affitto intestato a mio nome, lavoro con contratto a tempo indeterminato e ho anche l’ASL in Lombardia. Il mio ISEE sarebbe sotto 40.000 €.
Posso accedere alle agevolazioni del decreto e recuperare l’IVA sull’acquisto dell’immobile a Brescia?
Naturalmente sposterei la residenza a Brescia se richiesto
buongiorno…. vorrei chiedere ma l’esenzione dell’imposta di registro ipotecaria e catastale è esente come si evince dal decreto. Ma mi chiedo l’imposta di bollo è prevista… visto che ho sentito dire che in alcune agenzie delle entrate fanno versare le 230,00€ che a mio avviso non dovrebbero essere versate e a quale circolare o atto fanno riferimento. grazie
Buongiorno, l’agevolazione vale anche per pertinenze di prima casa categorie C/6 C/2 e lastrico solare? grazie
Segnaliamo che a molte domande riportate qui sopra è stata fornita una risposta nell’articolo (pubblicato su Federnotizie) “Le agevolazioni per gli acquirenti under 36”. Altri dettagli, se fossero utili si trovano in un secondo articolo “Le agevolazioni under 36: come recuperare bolli e tributi già versati”.
Per ulteriori dettagli e chiarimenti rimandiamo alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 14 ottobre 2021.